Alcune operazioni societarie può gestirle direttamente il commercialista, con firma digitale e procedura semplificata: più rapide ed economiche del passaggio dal notaio, quando la legge lo consente. Ti diciamo subito se è il tuo caso.

Cedere quote di SRL senza notaio

Dal 2008 (art. 36 del DL 112/2008) la cessione di quote di una SRL non passa più obbligatoriamente dal notaio: l’atto può essere firmato digitalmente dalle parti e depositato al Registro delle Imprese da un dottore commercialista iscritto alla sezione A dell’albo, come intermediario abilitato. È una strada alternativa a quella notarile, prevista espressamente dalla legge.

In pratica: redigiamo l’atto di cessione come documento informatico, cedente e cessionario lo firmano con firma digitale, applichiamo la marca temporale e depositiamo la pratica al Registro delle Imprese entro i termini di legge. Prima di tutto verifichiamo ciò che conta davvero: clausole di prelazione o gradimento in statuto, eventuali vincoli sulle quote, regime patrimoniale del cedente.

Vale per SRL e SRLS (non per le SpA né per la cessione d’azienda). Il vantaggio è concreto: tempi più brevi e niente onorario notarile, a parità di validità dell’atto.

Mettere in liquidazione una SRL senza notaio

Anche l’avvio della liquidazione di una SRL, in molti casi, non richiede il notaio. La procedura semplificata è possibile quando lo scioglimento dipende da una delle cause previste dall’art. 2484 del Codice civile ai numeri da 1 a 5: per esempio il decorso del termine, il conseguimento o la sopravvenuta impossibilità dell’oggetto sociale, la continuata inattività dell’assemblea, la riduzione del capitale sotto il minimo legale.

In questi casi l’organo amministrativo accerta la causa di scioglimento e deposita la dichiarazione al Registro delle Imprese (da quel momento decorrono gli effetti), poi convoca l’assemblea che nomina il liquidatore: il verbale di nomina non deve essere redatto dal notaio.

Serve invece ancora il notaio quando lo scioglimento è deciso volontariamente dai soci (art. 2484 n. 6) e, in generale, per le società per azioni. Per questo la prima cosa che facciamo è verificare da quale causa nasce lo scioglimento: è ciò che determina la procedura, e il costo.

Perché affidarle a noi

Sono operazioni in cui un errore si paga: una clausola di prelazione ignorata, una causa di scioglimento qualificata male, un deposito fuori termine. Le gestiamo con il rigore di chi certifica i bilanci, dicendoti in anticipo e con chiarezza se la via semplificata è davvero percorribile nel tuo caso o se conviene il notaio.

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