Organo di controllo o revisore nelle SRL: quando scatta l’obbligo nel 2026

Molti amministratori di SRL scoprono di dover nominare un organo di controllo o un revisore solo dopo aver ricevuto una comunicazione dalla Camera di Commercio. A quel punto i tempi diventano stretti e, in caso di mancata regolarizzazione, può intervenire il Tribunale con una nomina d’ufficio.

Per questo motivo è importante sapere quando scatta l’obbligo previsto dall’art. 2477 del Codice Civile, quali sono le soglie dimensionali da monitorare e quali scadenze devono rispettare le SRL nel 2026.

Che cos’è la revisione legale dei conti

La revisione legale è l’attività svolta da un revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali o da una società di revisione, con l’obiettivo di esprimere un giudizio professionale sulla conformità del bilancio al quadro normativo di riferimento e sull’assenza di errori significativi.

È importante distinguere il revisore legale dall’organo di controllo. Il revisore si concentra principalmente sulla verifica del bilancio e delle scritture contabili, mentre l’organo di controllo, come il sindaco unico o il collegio sindacale, vigila anche sul rispetto della legge, dello statuto e sull’adeguatezza dell’organizzazione aziendale.

Nelle SRL, in base a quanto previsto dallo statuto, può essere nominato un organo di controllo oppure un revisore legale.

Quando scatta l’obbligo per una SRL

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle SRL è disciplinato dall’art. 2477 c.c.

La nomina diventa obbligatoria quando la società si trova in almeno una di queste condizioni:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società già obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti dimensionali previsti dalla normativa.

È sufficiente rientrare anche in una sola di queste ipotesi perché l’obbligo scatti.

Le soglie da verificare

Nel caso più frequente, l’obbligo nasce dal superamento di specifici parametri dimensionali.

Una SRL è tenuta alla nomina dell’organo di controllo o del revisore se, per due esercizi consecutivi, supera almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

I limiti non devono essere superati tutti insieme: basta superarne anche uno solo per due esercizi consecutivi.

Per esempio, una SRL che supera i 4 milioni di euro di ricavi sia nel 2024 sia nel 2025 dovrà verificare l’obbligo di nomina nel 2026, in occasione dell’approvazione del bilancio 2025.

Quando cessa l’obbligo di nomina

L’obbligo non termina automaticamente appena la società torna sotto soglia.

La cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore si verifica quando, per tre esercizi consecutivi, la società non supera nessuno dei tre parametri previsti dalla normativa.

Questo significa che una SRL che scende sotto i limiti deve attendere tre esercizi consecutivi senza superamenti prima di poter valutare il venir meno dell’obbligo. La cessazione anticipata dell’incarico già conferito, invece, segue regole specifiche e deve essere gestita con attenzione.

Nomina dell’organo di controllo o del revisore: scadenze nel 2026

La tempistica è uno degli aspetti più delicati.

L’assemblea che approva il bilancio da cui emerge il superamento dei limiti deve provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore entro 30 giorni.

Per una SRL con esercizio coincidente con l’anno solare, che nel 2026 approva il bilancio 2025 e verifica il superamento delle soglie nel biennio 2024-2025, la nomina dovrà quindi essere deliberata entro 30 giorni dall’assemblea di approvazione del bilancio.

Per evitare ritardi, è consigliabile verificare i parametri prima dell’assemblea e individuare per tempo la figura da nominare, anche in base a quanto previsto dallo statuto societario.

I passaggi principali sono:

  • controllo dei dati relativi agli ultimi due esercizi;
  • verifica dello statuto societario;
  • eventuale adeguamento dello statuto;
  • delibera assembleare di nomina;
  • deposito della nomina presso il Registro delle Imprese.

Cosa rischia una SRL che non provvede alla nomina

La mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore può avere conseguenze rilevanti.

Se la società non provvede entro i termini, la nomina può essere disposta d’ufficio dal Tribunale, su richiesta di un soggetto interessato oppure su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.

Negli ultimi anni le Camere di Commercio hanno intensificato i controlli sulle società sopra soglia, invitandole a regolarizzare la propria posizione entro un termine stabilito.

Oltre al rischio di nomina d’ufficio, gli amministratori possono esporsi a profili di responsabilità, soprattutto in relazione all’obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, come previsto dall’art. 2086 c.c.

Non solo obbligo, ma tutela per l’impresa

La nomina dell’organo di controllo o del revisore non deve essere vista solo come un adempimento burocratico.

Un sistema di controllo adeguato può rappresentare un valore per l’impresa, perché rafforza l’affidabilità dei dati contabili, migliora il rapporto con banche, investitori e stakeholder e contribuisce a individuare per tempo eventuali criticità economico-finanziarie.

Per le SRL in crescita, questo obbligo può diventare anche uno strumento utile per rafforzare la trasparenza e la solidità della gestione aziendale.

Hai una SRL vicina alle soglie? Verifica la tua posizione

Se la tua società si sta avvicinando ai 4 milioni di euro di attivo o ricavi, oppure ai 20 dipendenti medi, è importante intervenire prima dell’approvazione del bilancio.

LSA Group affianca imprese e società nelle attività di revisione, controllo e verifica degli obblighi previsti dall’art. 2477 c.c., supportando gli amministratori nella gestione corretta degli adempimenti societari.

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